Per le spese funebri è prevista dalla normativa vigente una detrazione Irpef del 19% per spese funebri che spetta in dipendenza della morte di persone con limite di € 1.550. Considerato detto limite massimo di spesa funebre detraibile, l’abbattimento massimo dell’imposta è pari a € 294,50.

È bene sottolineare che le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito. In particolare, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro
  • il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro
    Si specifica che per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

E’ possibile portare in detrazione le spese funebri sostenute per i familiari, ma anche per soggetti non legati dal vincoli di parentela. La detrazione fiscale è infatti concessa anche nel caso in cui il soggetto deceduto non sia a carico o non sia convivente con la persona che ha sostenuto la spesa (e che quindi, ha diritto di beneficiare dell’agevolazione fiscale).

La materia è regolata dall’art. 1, comma 954, lettera a), della Legge n. 208/2015 che ha sostituito, la lettera d) dell’articolo 15, comma 1, del DPR n. 917/86, in materia di detrazione Irpef del 19% legata alle spese funebri.

La detrazione Irpef legata alle spese funebri spetta in relazione alle spese sostenute “in dipendenza della morte di persone", senza più alcuna limitazione di importo.

La definizione legale di spesa funebre non esiste ma, per essa si intende l’erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente per la salma. L’aspetto fondamentale da un punto di vista oggettivo è che le spese funebri devono rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento in cui sono finalizzate.

Sono detraibili, perciò, le spese che sono riconducibili al funerale, quali la ricevuta del versamento effettuato al Comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell’impresa di onoranze funebri e, se fatturati a parte, la spesa per il fioraio, quella relativa agli annunci funebri e altre spese di tale natura.

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future spese di onoranze funebri (acquisto del loculo o di una tomba familiare). Non può essere considerata spesa funebre la traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico sanitari, successivamente alla tumulazione. Allo stesso modo non possono essere detratte le spese sostenute successivamente, come ad esempio, le spese di esumazione e re-inumazione della salma.

Resta fermo che il limite di spesa agevolabile di €. 1.550,00 è applicabile per ciascun decesso (e non per periodo di imposta), quindi costituisce l’importo massimo complessivo di detraibilità anche in caso di più soggetti che sostengono spese funebri relative allo stesso defunto.

La detrazione deve rispettare il criterio di cassa che regola, in linea generale, la detraibilità ai fini Irpef degli oneri, pertanto, tale spesa deve essere portata in detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa, con riferimento al periodo di imposta in cui è stato versato l’importo indicato nel documento contabile.

Si ricorda che dall'anno di imposta 2020, e quindi dal modello 730/2021, la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% spetta solo nel caso in cui le spese siano state effettuate utilizzando un versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Nessuna detrazione, quindi, con sistemi di pagamento in contanti.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 26/E/1979 dell’Agenzia delle Entrate:

  • Il predetto limite non può essere superato neppure per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti su più anni;
  • La spesa funebre può essere detratta da più persone che l’hanno sostenuta, ancorché il documento contabile (ricevuta o fattura) sia intestato o rilasciato ad una sola di esse, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata la dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.
  •  e la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.

Ogni anno i soggetti titolari di attività onoranze funebri, compreso quindi anche il nostro Consorzio, trasmettono all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno (con riferimento all’anno precedente), le fatture emesse nei confronti dei clienti che hanno usufruito del loro servizio al fine di inserire tale spesa all’interno del modello 730 precompilato (D.M. 13 gennaio 2016). La nostra fattura sarà quindi già reperibile all'interno del 730 precompilato. 

Tale obbligo di trasmissione riguarda esclusivamente i dati relativi alle fatture emesse dalle imprese funebri in relazione all’evento funebre. Non si tiene conto delle ulteriori spese sostenute in dipendenza del decesso, quali ad esempio le spese sostenute per l’acquisto di fiori o per la lavorazione di marmi e lapidi.

Per questo motivo i soggetti che usufruiscono del modello 730 precompilato potrebbero trovare un dato sulle spese funebri non completo, pertanto, è opportuno verificare gli importi riportati nella dichiarazione precompilata, e ove opportuno, procedere alla loro integrazione o correzione, conservando il giustificativo di spesa (fattura o ricevuta), ed il pagamento.

I contribuenti che intendono portare in detrazione le spese funebri all’interno della propria dichiarazione dei redditi modificando quanto già presente sul 730 precompilato, devono conservare la seguente documentazione: fatture o ricevute fiscali attestanti la spesa. Rientrano in questa tipologia di documenti, le fatture e/o ricevute fiscali rilasciate dall’agenzia di pompe funebri e dal fioraio, la ricevuta di versamento dei diritti cimiteriali pagati al comune, annunci funebri e tutte le altre spese inerenti. 

La stessa documentazione deve essere conservata e mostrata all’occorrenza, in sede di apertura della successione, in quanto le spese funerarie devono essere inserite durante la compilazione della dichiarazione di successione.


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