Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» l'Assemblea dei Soci ha provveduto, nella adunanza del 29 ottobre 2020, a nominare l'Organo di Controllo, in composizione monocratica.
L'Organo di Controllo in carica
Per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 le funzioni di Organo di Controllo sono attribuite alla Dr.ssa Elisa PISACANE, Dottore Commercialista e Revisore Legale.
Quando deve essere nominato l'Organo di Controllo
Nelle associazioni del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- sono stati costituiti patrimoni destinati.
La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del terzo settore.
Competenze dell'Organo di Controllo
- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- esercitare la revisione legale dei conti;
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
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