Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» l'Assemblea dei Soci ha provveduto, nella adunanza del 26 aprile 2023, a nominare l'Organo di Controllo, in composizione monocratica. 

L'Organo di Controllo in carica

Per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, le funzioni di Organo di Controllo sono attribuite alla Dr.ssa Elisa PISACANE, Dottore Commercialista e Revisore Legale. 

Quando deve essere nominato l'Organo di Controllo

Nelle associazioni del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
  • sono stati costituiti patrimoni destinati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del codice del terzo settore.

Competenze dell'Organo di Controllo

  • vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
  • vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • esercitare la revisione legale dei conti;
  • monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


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