Con la Legge Regionale 9 agosto 2016, n.58 ("Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2016"), ed in particolare con articoli 25 e 26, sono state introdotte dalla Regione Toscana specifiche variazioni normative relativamente al trasporto delle salme e dei cadaveri.

Con tale nuova norma, il comma 1 dell' art. 2 della L.R. 18/07 (Trasporto di salme) risulta così modificato: "Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere". (venendo soppresse con la nuova norma regionale le parole: "o presso apposite strutture adibite al commiato")

Mentre il comma 1 dell'art.3 della L.R. 18/07 (Trasporto di cadavere) risulta così modificato: "Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi" (venendo soppresse con la nuova norma le parole: "all'obitorio").

La nuova norma è entrata in vigore dal 27 agosto 2016, dopo la pubblicazione sul BURT n. 35 del 12 agosto 2016. 

L'Azienda USL Toscana Centro ha già impartito, con una apposita circolare, le indicazioni ai medici necroscopi per la corretta applicazione di queste disposizioni, adottando la specifica modulistica per le richieste dei trasporti della salma e dei cadaveri da parte dei familiari. La modulistica è già disponibile presso il nostro servizio funebre.


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